Risarcimento delle vittime di reati violenti
Il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reati violenti da parte dello Stato, nell’ipotesi in cui non sia possibile ottenerlo dall’autore del reato, è una grande lacuna dei moderni sistemi giudiziari, soprattutto di quelli dei paesi più civili ed in particolare di quello Italiano.
Sebbene in sede legislativa numerose siano state le proposte di legge volte ad introdurre in tali ipotesi un sistema di indennizzo diretto (ad esempio quella del 2006 dell’On.le Cirielli) esse si sono sempre puntualmente arenate per i motivi più disparati.
Ciò nonostante da qualche anno nella materia sembra che qualcosa si stia modificando positivamente: al riguardo numerosi sono stati i provvedimenti europei (tra i quali ricordiamo: la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti; il documento Consiglio d’Europa di Tampere (1999); la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea (2001/220/GAI) del 15 maggio 2001 “relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale”; la direttiva comunitaria n.2004/80/CEE,) ed anche lo Stato Italiano, seppur parzialmente, ha dovuto armonizzare la propria normativa a quella sovranazionale (Decreto Legislativo n. 204/2007 di adeguamento alla direttiva n.2004/80/CEE).
E’ ovvio che la tutela di chi subisce incolpevolmente le conseguenze di crimini violenti non possa essere né limitata né risolta con il solo ricorso al risarcimento economico, dovendosi apprestare più ampie tutele e supporto al dolore delle vittime e dei loro familiari, ma ciò non toglie che ingiustizia ancora più grave è quella per cui chi ha subito incolpevolmente un evento gravemente traumatico ed ingiusto non abbia neppure la possibilità di godere di una forma di risarcimento economico.
Peraltro tutti i tentativi sino ad oggi effettuati per individuare la natura di un eventuale obbligo risarcitorio a carico dello Stato si sono sempre infranti contro la tesi per la quale non si può addossare una sorta di responsabilità oggettiva in capo allo Stato per i crimini commessi sul proprio territorio.
Per garantire tale tutela sarebbe opportuno far ricorso a misure normative di equilibrio e di solidarietà sociale, come già peraltro avviene per le vittime della strada, del terrorismo, dell’usura, e per molte altre situazioni per le quali lo Stato già appresta la sua tutela risarcitoria senza che questa venga considerata il frutto di una responsabilità oggettiva dello stesso.
Questo Studio Legale ha pertanto ritenuto di concentrare tutta la propria attenzione sull’argomento nella convinzione che questo segmento del diritto, ancora embrionale, troverà prima o poi anche il giusto riconoscimento in sede legislativa nazionale.
In una civiltà come quella dei paesi industrializzati occidentali nella quale l’obiettivo ed il valore della tutela della vita e della sicurezza sociale assumono il rango di valori fondanti della società, non è giustificabile che solo i casi relativi ai reati violenti - i più odiosi e gravi - rimangano senza tutela.
Rilevante in questa prospettiva è la giurisprudenza che sta lentamente formandosi in sede di Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: in particolare, per ciò che riguarda lo Stato Italiano, dopo la sentenza Mastromatteo c/ Italia, che registrava una chiusura al diritto al risarcimento del danno (seppure con parziale dissenso di un componente della Corte), il 15/12/2009 veniva emessa (all’unanimità) la sentenza relativa al procedimento n. 28634/06, con la quale lo Stato Italiano veniva invece condannato al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 2, comma primo, CEDU («Il diritto di ciascuno alla vita è protetto dalla legge.») per essere stato negligente nella tutela del diritto alla sicurezza ed alla incolumità personale di due donne poi assassinate (nel sito della CEDU: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr).
La decisione CEDU prende in considerazione il duplice profilo della adeguatezza del sistema penale italiano a garantire le vittime dei reati e della necessità di tutela della sicurezza dei cittadini.
In relazione a tali esigenze stabilisce:
1) che costituisce contenuto del diritto alla vita, garantito dalla convenzione CEDU, la tutela, in modo ragionevole e proporzionato, della incolumità dei cittadini contro la criminalità.
2) che le misure alternative alla detenzione previste dall’Ordinamento Italiano non confliggono, in astratto, con tale valore essendo esse in piena sintonia con la più generale finalità di prevenzione dei reati, considerato che la rieducazione del condannato, seria e rigorosa, è, ove possibile e praticabile, il migliore strumento di prevenzione.
3) che in tale contesto tuttavia una gestione negligente del giudizio di ammissione alle misure alternative può determinare la responsabilità dello Stato (nella fattispecie la CEDU valorizza infatti la circostanza della intervenuta condanna disciplinare degli autori del provvedimento di ammissione alla semilibertà risoltasi tragicamente con un duplice omicidio).
4) che inadempienza di almeno pari gravità da parte dello Stato deriva dal mancato coordinamento tra organi dell'indagine (la Procura della Repubblica, a conoscenza di ipotesi di reato che dimostravano la attualità della pericolosità sociale del condannato) e Giudice di Sorveglianza (che, se informato delle risultanze delle indagini in corso, avrebbe ragionevolmente escluso la permanenza del condannato pericoloso all'esterno).
Alla luce dei richiamati principi la CEDU afferma il fondamentale principio per cui l’esigenza di segretezza attinente un indagine in corso non può mai prevalere sulla necessità di tutela del diritto alla vita dei cittadini contro le possibili aggressioni del condannato socialmente pericoloso.
In tale prospettiva gli organi del Pubblico Ministero non devono pertanto limitare la loro attenzione allo stretto recinto della indagine e del processo in corso, essendo essi invece più in generale garanti della sicurezza sociale.
Questa recentissima sentenza, seppur germinata da un caso specifico, rappresenta indubbiamente un ulteriore rilevante tassello verso il generale riconoscimento del diritto delle vittime di reati violenti ad ottenere una forma di risarcimento da parte dello Stato.
Significativa la recentissima pronuncia da parte, questa volta, del Giudice italiano.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n° 3145/2010, dott.ssa Dotta, ha condannato lo Stato Italiano a risarcire una donna vittima di stupro, rilevando che lo stesso non si era adeguato correttamente alla direttiva europea 2004/80/CE, di cui il D.L.vo 204/2007 ne è solo parziale e lacunosa attuazione. Un’altra pronuncia di importanza storica che contribuisce all’affermazione dei diritti delle vittime dei reati violenti. (La richiesta è stata curata dagli avv. Bona e Commodo dello studio legale Ambrosio e Commodo di Torino.)